Art. 42.
(Condizioni obiettive di punibilità).

      1. In materia di condizioni obiettive di punibilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominandole espressamente quali «condizioni obiettive di punibilità»;

          b) prevedere che le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente.