1. In materia di condizioni obiettive di punibilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
a) prevedere che la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominandole espressamente quali «condizioni obiettive di punibilità»;
b) prevedere che le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente.